FAQ

Assicurativo

COS’E’ UNA POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE o “TCM”?

Il nome può suscitare qualche perplessità, ma la polizza caso morte è una soluzione per proteggere i propri cari.

Parlare di morte, specialmente in un paese scaramantico come il nostro, è sempre difficile.

Siamo liberissimi di fare gli scongiuri (anzi, facciamoli!) ma la realtà delle cose è che siamo tutti sottoposti all’imprevedibilità della vita.

In linea generale, con una polizza temporanea caso morte si assicura il rischio di decesso dell’assicurato.

E’ una polizza di assicurazione che paga un capitale ai beneficiari dell’assicurato, scelti al momento della sottoscrizione, solo ed esclusivamente qualora la morte avvenga durante la durata del contratto: terminato il contratto viene meno la copertura assicurativa.

Essa è valida per un periodo di tempo specifico e definito contrattualmente, spesso in relazione anche a finanziamenti e mutui.

Superata la scadenza prevista in polizza, gli effetti della tcm cessano e decade il diritto dei beneficiari alla liquidazione degli importi spettanti.

Per chi ha familiari a carico o ha contratto un mutuo di lunga durata, una polizza temporanea caso morte è una soluzione assicurativa da prendere in considerazione.

Le polizze temporanee caso morte si risolvono dunque alla morte dell’assicurato, o comunque alla scadenza finale del contratto, senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni.

La polizza tcm è operante qualunque possa essere la causa della morte, senza limiti territoriali.

Sono tuttavia escluse alcune eventualità, come il suicidio dell’assicurato entro due anni dalla stipula del contratto o la morte causata da comportamenti dolosi dell’assicurato stesso o del beneficiario della polizza.

I premi vengono pagati per tutta la durata del contratto o, al massimo, fino alla morte dell’assicurato e restano acquisiti alla compagnia assicuratrice.

La polizza temporanea caso morte rimane in vigore per trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della rata del premio, dopodiché, se la rata non viene saldata, il contratto si risolve automaticamente.

E’ subordinata inoltre alla condizione che l’assicurato si sottoponga alle verifiche sanitarie richieste per contratto.

Venendo meno questa condizione, la copertura rimane sospesa per un periodo di 6 mesi, detto periodo di carenza, durante il quale entrano in gioco alcune limitazioni, previste dal contratto.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rilasciate con dolo o colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può sottrarsi all’obbligo di pagamento del capitale.

Il capitale cui ha diritto il beneficiario non è pignorabile, né sequestrabile, né annoverabile fra i beni dell’asse ereditario dell’assicurato.

A fronte di un versamento di un premio, determinato in base all’età alla durata e allo stato di salute dell’assicurato, si inserisce la caratteristica principale dell’assicurazione che è da sempre la mutualità, ovvero l’operazione
di trasferimento del rischio premorienza a una Compagnia di Assicurazione, che al verificarsi dell’evento rimborsa ai beneficiari il capitale.

Ma cosa succederebbe ad una famiglia se a mancare fosse la persona che la mantiene?

Lo scopo delle polizze caso morte è di rimediare quanto più possibile al danno economico che segue la morte di un congiunto, specie se questi rappresentava una fonte di reddito per il nucleo familiare.

In parole povere, alla morte dell’assicurato, le persone indicate nel contratto riceveranno un capitale.

La tcm è una buona scelta anche quando sono attivi dei finanziamenti o mutui che potrebbero mettere in difficoltà la famiglia in caso di morte di chi produce del reddito.

COME FUNZIONA?

Una volta scelto il massimale da assicurare, ovvero il capitale che dovrà essere erogato ai beneficiari (in media, si parla di 200.000 €, ma si possono scegliere cifre molto più basse o molto più alte), viene calcolato il premio da pagare in base a percentuali di rischio relativi ad una serie di dati: l’età, il sesso, lo stato di salute attuale e pregresso, oltre che il tipo di lavoro svolto.

Sull’entità dell’importo incide anche lo stile di vita: se siete dei fumatori, il premio sarà più alto.

Nella polizza temporanea causa morte, l’assicurato paga il premio per un determinato periodo, stabilito nella polizza.

La polizza temporanea causa morte è definita anche “a puro rischio”, perché sono due le possibili conclusioni:

  •   l’assicurato muore entro la data di scadenza del contratto: in questo caso, la compagnia liquida al beneficiario il capitale assicurato;

  •   alla scadenza del contratto, l’assicurato è in vita: in questo caso, al beneficiario non viene liquidato nulla e i premi pagati restano alla compagnia. Si potrà rinnovare il contratto, ma il premio sarà ricalcolato sulla base dei nuovi parametri.

    I beneficiari riceveranno il capitale assicurato stabilito nella polizza solo se l’assicurato mancasse entro l’intervallo determinato, lo abbiamo già detto, ma se ciò non accadesse e il contraente fosse ancora in vita allo scadere della polizza, la compagnia assicurativa terrebbe tutti i premi pagati e il contratto semplicemente si concluderebbe.

    LA DURATA?

    La polizza ha una durata prestabilita, scelta dal sottoscrittore, a seconda delle necessità individuali.

    Perché la compagnia liquidi il capitale, il decesso deve avvenire non oltre la durata stabilita.

    In genere per queste polizze viene scelta una durata di 10/20 anni, ma molto dipende dall’età del sottoscrittore e da quella dei beneficiari.

    Per tutto questo tempo verserete un premio annuale (scaglionabile, pagando un sovrapprezzo, anche in rate semestrali, trimestrali, etc…).

    Se si vuole lasciare il capitale ai figli, si tenderà a scegliere una durata che permetta di coprirli almeno fino a che non saranno ragionevolmente in grado di mantenersi da soli.

    PERCHE’ FARLA?

    L’obiettivo della polizza caso morte è chiaro: lasciare ai beneficiari un capitale di cui disporre in caso di decesso.

Questa soluzione, dunque, è utile a chi:

  •   vuole garantire al partner, ai figli, ai genitori, a fratelli o sorelle, la disponibilità immediata di un capitale in caso di morte;

  •   si preoccupa di cosa possa accadere alla famiglia in caso di morte perché rappresenta l’unica o la principale fonte di reddito;

  •   vuole lasciare un patrimonio di sicurezza, perché non ha accumulato molti risparmi nè maturato ancora un diritto alla pensione, per cui, in caso di decesso, lascerebbe in difficoltà la sua famiglia;

  •   ha in corso un mutuo per la casa o finanziamenti di diversa natura e teme che, in caso di decesso, la propria famiglia sarebbe in grossa difficoltà con i pagamenti.

    Convengono in particolare a un capofamiglia ancora giovane, che non ha ancora maturato il diritto alla pensione e che, non avendo accantonato molti risparmi, se venisse a mancare lascerebbe i propri cari in una situazione difficile.

    Dato che il premio cresce in proporzione con l’età, più siete maturi e meno vi conviene: perciò se ha senso stipulare una di queste polizze anche e soprattutto quando più si è giovani, ma ovviamente maggiorenni.

    Potrebbero aver bisogno di un prodotto di questo tipo anche coloro che hanno già accantonato un gruzzolo sufficiente per garantire una certa tranquillità economica ai propri cari, o chi ha figli già grandi che lavorano e sono perciò in grado di mantenersi da soli.

    QUANTO COSTA?

    Per quanto riguarda i costi, le polizze temporanee caso morte dipendono dalle caratteristiche dell’assicurato: l’entità del premio richiesto può dunque variare a seconda del sesso, dell’età, della professione e dello stato di salute di chi stipula la polizza.

    Il premio assicurativo per le polizze caso morte dipende da un calcolo piuttosto complesso che tiene conto di diversi fattori.

    I fattori presi in esame riguardano il rischio e coinvolgono, soprattutto, questi aspetti:

  •   ammontare del capitale assicurato;

  •   età del contraente;

  •   condizioni di salute del contraente;

  •   condizioni di frazionamento del premio;

  •   durata della copertura delle polizze temporanee;

  •   il contraente ha il vizio del fumo?

    Un’età avanzata, una salute cagionevole e il vizio del fumo concorrono ad alzare il premio.

    Al contrario, la cifra si abbasserà se il contraente dovesse essere giovane, in salute e non fumatore.

    Innanzitutto determinante è l’età del sottoscrittore: all’aumentare dell’età aumenta anche (mediamente) il rischio di decesso, e quindi un sottoscrittore giovane pagherà tendenzialmente di meno di uno più anziano.

    Nel caso di patologie gravi è possibile che il premio richiesto sia maggiore e che inoltre l’assicurazione richieda la presentazione di esami clinici che attestino le reali condizioni di salute dell’interessato.

    Altro aspetto da non sottovalutare è che la polizza temporanea caso morte è detraibile in fase di dichiarazione dei redditi, anche se è stata stipulata a favore di familiari fiscalmente a carico.

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COS’E’ UNA POLIZZA INFORTUNI?

Un passo falso in un cantiere o un normale incidente domestico: sono tanti gli imprevisti che possono colpirci nella vita di tutti i giorni.

E allora può essere utile avere una polizza contro gli infortuni. Non sceglietela però alla cieca.

Per aiutarvi, abbiamo analizzato le condizioni offerte dai migliori prodotti assicurativi oggi sul mercato.

L’Infortunio è per definizione un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.

Questo è ciò che più frequentemente leggeremo nel Glossario di una Polizza Infortuni.

Non è infortunio ad esempio quello che subiamo a seguito della partecipazione ad una rissa, ad una gara automobilistica o a seguito di un tentato suicidio.

E’ importante anche distinguere gli infortuni dalle malattie, che si manifestano in tempi più lunghi ed esternamente (non interna al nostro organismo).

Ecco perché un infarto non è considerato infortunio, seppur violento e imprevedibile, ha origine all’interno del nostro corpo.

L’infortunio deve provocare lesioni fisiche (non psicologiche) e obiettivamente constatabili (risultanti da certificazione medica).

Tali lesioni devono avere come conseguenza la morte, un’invalidità permanente (perdita di capacità lavorativa generica) o un’inabilità temporanea (impossibilità di proseguire, per un certo periodo determinato, la propria attività lavorativa).

Ad esempio, la puntura di un insetto è infortunio?

Sì, è un evento che produce lesioni fisiche ed è dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna.

Le lesioni fisiche subite a causa di un incidente stradale dal conducente che guida in stato di ebrezza sono indennizzabili in virtù delle considerazioni appena esposte?

No, l’evento “incidente d’auto” è certamente violento ed esterno, ma in questo caso è quasi prevedibile (manca la causa fortuita).

Tale fattispecie in effetti rientra sempre tra le esclusioni.

La rottura di un tendine subita dall’operaio a causa di uno sforzo è indennizzabile?

In linea di massima no, in quanto non è detto che la causa sia esterna (è probabile che il tendine fosse già lesionato da tempo e che questo ulteriore sforzo ne abbia provocato la rottura), non è detto che la causa sia violenta (in effetti se il tendine era già lesionato, viene a mancare la caratteristica dell’immediatezza) e non è detto infine che la causa sia fortuita (per cui se l’operaio è solito fare tali sforzi per via del suo lavoro, è prevedibile che il tendine prima o poi possa cedere).

Nella maggior parte dei casi tale fattispecie non è indennizzabile, ma esistono prodotti assicurativi che indennizzano la lesione o la rottura del tendine nel limite di un importo prestabilito.

Nella Polizza normalmente sono considerati infortuni anche l’asfissia, gli avvelenamenti, l’annegamento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni determinate da sforzi, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o gli infortuni subiti in occasioni di tumulti popolari e atti di terrorismo.

Chi può stipulare un’Assicurazione Infortuni? A chi può essere utile?

Generalmente tutti possono stipulare una Polizza Infortuni e la sua utilità non può essere messa in discussione, nemmeno per chi svolge lavoro subordinato e che dunque è già tutelato dall’Assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sul lavoro.

Esistono però soggetti non assicurabili, ovvero coloro che sono affetti da particolari malattie come l’alcolismo, la tossicodipendenza, l’A.I.D.S. o la depressione.

Se tali malattie si presentassero anche successivamente al momento della stipula (quando il soggetto è sano), diverrebbero causa di cessazione del Contratto.

In alcuni casi è possibile estendere la copertura della Polizza Infortuni al contagio da virus H.I.V. avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in Polizza.

Esistono poi particolari rischi che le Compagnie di Assicurazioni non vogliono assumere o assumere soltanto a determinate condizioni e con forti limitazioni, come i rischi sportivi (automobilismo, motociclismo, alpinismo, boxe, e in genere tutti gli sport praticati a livello agonistico).

L’età dell’Assicurato è un altro limite e normalmente non è più possibile stipulare una Polizza Infortuni dopo i 75 anni d’età.

Tenete presente che esistono varie modalità (con varie franchigie) per definire la percentuale dell’invalidità permanente da liquidare.

Consigliamo a tutti di escludere il “caso di morte da infortunio” in quanto solamente una polizza vita “temporanea caso morte” può garantire ai beneficiari il capitale in caso di morte dell’assicurato.

La sottoscrizione di un’assicurazione contro gli infortuni può essere quindi richiesta da qualsiasi soggetto.

COSA COPRE?

Già da queste prime definizioni sembra abbastanza chiaro cosa una polizza infortuni è indirizzata a tutelare.

Un infortunio sul lavoro che comprometta l’uso di un arto, ad esempio per un operaio o un lavoratore del settore edile, implica limitare foltamente, o del tutto, qualsiasi possibilità di continuare a svolgere la propria mansione.

Per questa ragione polizze simili possono integrare l’assicurazione obbligatoria Inail o costituire una formula assicurativa prioritaria, come accade per certe categorie di professionisti e lavoratori autonomi.

In caso di incidente sul lavoro, ma anche esterno ad esso, Compagnie private possono garantire una tutela fondamentale ad assicurare un risarcimento utile al lavoratore e alla sua famiglia.

Le lesioni fisiche subite a seguito di un incidente stradale, ad esempio, potrebbero dare origine ad un’invalidità permanente che comprometta in parte o del tutto la nostra capacità lavorativa.

Ciò significa che dopo un qualsiasi incidente potremmo non essere più in grado di svolgere il nostro lavoro e dunque incapaci di produrre reddito.

Se siamo single e benestanti il problema forse si pone soltanto dal punto di vista psicologico, mentre se il nostro è un lavoro normale, abbiamo un mutuo sulle spalle, una moglie e un figlio a carico, il problema diventa molto più serio.

Le lesioni fisiche potrebbero anche non dare origine ad un’invalidità, ma metterci nelle condizioni di non lavorare per un certo periodo (inabilità temporanea) o costringerci ad affrontare spese mediche (ad esempio per un intervento chirurgico) che in quel momento non siamo in grado di sostenere.

Sono dunque le eventuali esigenze di natura economica che inevitabilmente sopraggiungono a seguito di un infortunio che intendiamo tutelare con questa Polizza.

È pertanto possibile assicurare un Capitale per il Caso Morte, per l’Invalidità Permanente, o una Somma per il Rimborso delle Spese di Cura, una Diaria in caso di applicazione di tutore immobilizzante o Gesso, una Diaria in caso di Ricovero in struttura ospedaliera o una Diaria in caso di Inabilità Temporanea.

L’Assicurazione Infortuni può essere stipulata per tutelarsi da eventuali infortuni che possano occorrere durante la guida del veicolo (Infortuni del Conducente), nel tempo libero (Infortuni Extra-Professionale), durante l’orario di lavoro (Infortuni Professionale, comprensivo del cosiddetto rischio in itinere – rischio di subire un infortunio nel periodo necessario al tragitto casa-lavoro e lavoro-casa) o 24 ore su 24.

E’ evidente che chi svolge la libera professione avrà la necessità di tutelarsi 24 ore su 24, mentre il lavoratore subordinato sarà più interessato alla tutela fuori dall’orario di lavoro.

Un altro aspetto molto importante della Polizza Infortuni concerne le cosiddette concause.

Se in passato ho subito un infortunio al ginocchio destro a causa del quale è residuata un’invalidità permanente del 7%, un ulteriore infortunio allo stesso ginocchio darebbe origine ad una concausa di invalidità non indennizzabile.

In pratica se il secondo infortunio su un soggetto sano avrebbe arrecato una invalidità del 4% mentre nel mio caso ha soltanto peggiorato l’invalidità preesistente elevandola all’11%, non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Se invece il secondo infortunio su un soggetto sano avrebbe arrecato una invalidità dell’11%, mi sarà riconosciuto il 4% (sottraendo cioè all’11% l’invalidità preesistente del 7%) indipendentemente dal fatto che questo ulteriore sinistro in realtà ha elevato il mio grado di invalidità complessivo al 20%.

In effetti con la Polizza Infortuni sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, valutate come se avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.

Le invalidità preesistenti sono escluse o sottratte per differenza se lo stesso infortunio su un soggetto sano avrebbe comunque arrecato un’invalidità superiore alla preesistente.

Se le lesioni fisiche a seguito di infortunio vengono aggravate da una patologia preesistente, tali conseguenze non saranno indennizzabili.

Seguendo infatti il principio per il quale sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, l’aggravamento portato dalla patologia è escluso dall’indennizzo.

Diverso è invece il caso in cui la patologia è una conseguenza dell’infortunio. Ad esempio un’infezione agli occhi a seguito di una puntura di insetto.
In questo caso la concausa di lesione è indennizzabile.

A seconda del contratto si possono includere infortuni causati da colpa grave,da imperizie e da negligenze dell’assicurato , gli infortuni conseguenti ad attività sportive.

Ma tutte queste voci devono essere previste dalla polizza.

Cosa non copre l’Assicurazione Infortuni?

Solitamente dalla Garanzia sono esclusi gli infortuni avvenuti durante la guida di veicoli se il conducente non è abilitato alla guida, i rischi sportivi (anche se questi sono assicurabili con apposite deroghe), gli infortuni subiti in stato di ubriachezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci, gli infortuni conseguenti ad un intervento chirurgico, gli infortuni subiti in occasione di reati o atti contrari alla legge commessi dall’Assicurato e gli infortuni subiti in occasione di eventicatastrofali (anche questi possono essere assicurati con apposita deroga).

Ci sono molti casi in cui le polizze non operano.

Lo stesso se l’infortunio avviene perché eravamo alla guida di mezzi subacquei, deltaplani o aerei ultraleggeri o altri mezzi particolari.

Nessuna copertura se scoppia la centrale nucleare dietro casa o se una vita troppo sedentaria e una dieta troppo ricca di grassi animali ci causano un infarto.

Le attività sportive sono regolamentate in modo molto preciso dalle polizze.

Prima di tutto la copertura non funziona se si partecipa a gare organizzate da federazioni sportive, perché in questo caso si è coperti dall’assicurazione obbligatoria stipulata dalla federazione stessa.

Poi, l’assicurazione vale solo se lo sport è svolto in modo dilettantistico.

Alcuni sport sono comunque sempre esclusi.

Come viene determinato il Premio di un’Assicurazione Infortuni?

I parametri più importanti utilizzati nella determinazione del Premio, oltre alle somme assicurate e alle garanzie scelte, sono :

– l’ambito temporale di operatività (Una copertura 24 ore su 24 sarà chiaramente più onerosa di una relativa al solo rischio professionale).

– la professione esercitata (Un muratore che lavora sulle impalcature rischia molto più di un impiegato senza mansioni esterne e dunque pagherà certamente un Premio più importante).

– eventuali rischi sportivi concordati (l’esercizio di sport pericolosi, se concesso con la copertura, inciderà in modo importante nella determinazione del Premio).

– aggravamento, riduzione del rischio e coassicurazione indiretta

Anche nell’Assicurazione Infortuni ogni Aggravamento del Rischio (ad esempio lo svolgimento di una nuova attività lavorativa più rischiosa di quella precedentemente assicurata) deve essere comunicato in forma scritta alla Compagnia di Assicurazioni.

La mancata comunicazione può comportare, come previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

Nel caso inverso, ovvero di Riduzione del Rischio, la Compagnia deve riformulare in Contratto in base alle nuove esigenze.

In merito alla stipula di più Contratti di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l’Art. 1910 del Codice Civile prevede l’obbligo da parte dell’Assicurato al momento della stipula, di comunicare l’esistenza degli altri Contratti ad ogni Assicuratore e in caso di Sinistro lo stesso dovrà essere denunciato a tutte le Compagnie di Assicurazione che assicurano il medesimo rischio.

Quando la Copertura è garantita?

Ma cerchiamo anche di capire come e quando una polizza infortuni garantisce la propria copertura a favore dell’assicurato.

Infatti, un evento “violento” e dannoso in seguito al quale possa essere riconosciuto un risarcimento, deve rientrare in una delle seguenti situazioni:

1. Fortuita dell’evento, ossia assoluta imprevedibilità dell’incidente che il soggetto non poteva assolutamente prevedere.

2. Violenza dell’evento che non deve protrarsi nel tempo e causare il danno nel suo avvenire immediato e imprevedibile

3. Estraneità dell’evento rispetto a malattie del soggetto. Deve trattarsi di un evento esterno, un incidente che dall’esterno influisce sulla salute dell’assicurato.

La polizza infortuni garantisce un risarcimento dei danni conseguenti a un infortunio dal quale derivi un’invalidità, anche parziale e temporanea e, di conseguenza, la perdita o la limitazione della capacità lavorativa.

La polizza infortuni dà diritto anche a un rimborso delle spese mediche in caso di ricovero o cura a domicilio e, se compreso nel contratto, a un indennizzo ai familiari in caso di morte.

L’assicuratore chiederà al cliente e metterà per iscritto l’attività professionale svolta e gli sport praticati.

Bisognerà indicare anche se in precedenza si è stipulata un’assicurazione infortuni e il motivo dell’annullamento e se prima del contratto sono stati subiti infortuni che siano stati indennizzati o meno da un’altra assicurazione.

Fortuita significa che ciò che provoca l’incidente deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce.

Violenta nel gergo assicurativo vuol dire che l’azione responsabile della lesione deve essere improvvisa e repentina attraverso un fatto concentrato in un preciso momento facilmente individuabile.

Esterna sta a significare che la causa deve trovare origine all’esterno dell’organismo (altrimenti viene considerata malattia).

L’infortunio va denunciato all’assicurazione entro tre giorni dall’accaduto, riportando il giorno, l’ora e il luogo in cui è avvenuto e una descrizione dettagliata delle cause che lo hanno determinato.

La denuncia deve essere corredata di certificato medico.

Bisogna ricordarsi di documentare il decorso con ulteriori certificati medici, che in presenza di inabilità temporanea devono essere rinnovati alle scadenze.

L’accertamento da parte dell’assicuratore degli effetti permanenti viene effettuato dopo sei mesi dalla data dell’infortunio.

La compilazione del questionario

L’assicurato deve rispondere ad una serie di domande sul suo stato di salute.

Le risposte sono fondamentali perché danno modo alla compagnia di verificare se la persona è assicurabile, a quali condizioni e a quale premio.

È fondamentale rispondere sinceramente onde evitare annullamenti della polizza.

Può essere utile farsi aiutare dal proprio medico di fiducia per la compilazione che potrà ricordarvi eventuali esami e controlli eseguiti.

Rispondere con sincerità.

Per determinare il rischio e quindi il premio da pagare, l’assicurazione chiede di indicare il tipo di attività lavorativa svolta.

Ovviamente i profili di rischio più elevato sono quelli associati a professioni particolari (come l’agricoltore che guida trattori o trebbiatrici), mentre quelli più bassi sono destinati agli impiegati.

Inutile cercare di ingannare l’assicuratore per strappare un premio più basso.

Se al momento dell’infortunio, la professione indicata risulta diversa da quella effettivamente svolta, la compagnia può pagare solo una parte del massimale assicurato.

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro è fondamentale denunciare il fatto il più presto possibile con raccomandata AR.

Si deve fare richiesta alla compagnia di un elenco con tutta la documentazione necessaria per la liquidazione.

In caso di rifiuto dell’indennizzo è opportuno richiedere per iscritto le motivazioni del diniego.

Se la durata dello stato di malattia temporanea si protrae oltre il periodo indicato nel primo certificato medico, è obbligatorio inviare all’assicurazione un ulteriore certificato con la data di scadenza del primo certificato.

È fondamentale che le due certificazioni evidenzino il periodo di malattia in modo ininterrotto.

Detrazione e deducibilitá fiscale?

Le polizze sono detraibili, anche per quelle dei familiari fiscalmente a carico.

Occorre però distinguere tra polizze sottoscritte entro il 31.12.2000 e polizze sottoscritte dopo tale data.

Consigli utili:

– franchigie: di regola tutte le polizze infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni).

– cambiamento dell’attività professionale: comunicate tempestivamente eventuali va-riazioni dell’attività professionale (artt. 1897 e 1898 del C.C.) perché potrebbero comportare diminuzioni o aggravamento del rischio e quindi del premio da pagare.

A CHI RIVOLGERSI per una GIUSTA SCELTA della POLIZZA INFORTUNI?

E’ opportuno scegliere la polizza infortuni a seconda delle proprie esigenze, le prestazioni devono coincidere con le necessità del consumatore.

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COS’E’ una POLIZZA CASA INCENDIO e SCOPPIO?

La polizza incendio e scoppio è stata primariamente considerata un’assicurazione volontaria/facoltativa e stipulata solo da coloro che, durante l’accensione di un mutuo, desideravano essere maggiormente tranquilli di fronte a queste eventualità.

Oggi la polizza incendio e scoppio in caso di mutuo è divenuta obbligatoria per legge.

Contestualmente alla sottoscrizione di un mutuo, l’Istituto bancario richiede la stipula di tale assicurazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto mutuatario ancor prima dell’erogazione del finanziamento.

Il beneficiario in caso di sinistro è la banca erogatrice del mutuo.

La stipula di una polizza casa può avvenire anche indipendentemente dal mutuo, dato che si tratta di un prodotto in grado di garantire risarcimenti sostanziosi e in svariati casi.

COSA COPRE?

Permette di coprire gli eventuali danni causati da incendio, scoppio, fumo, vapore, perdite di gas o fulmini, evitando di perdere o causare danni ai beni, agli impianti domestici, all’arredamento, al sistema idrico o elettrico all’interno propria abitazione o, nella peggiore delle ipotesi, la perdita dell’immobile stesso, garantendo così la copertura di tali costi eventuali.

QUANTO COSTA?

Il costo della polizza incendio e scoppio è calcolato in base soprattutto all’importo di mutuo richiesto ed al valore di ricostruzione dell’abitazione oppure al valore commerciale dell’immobile posto a garanzia, oltre che da altri fattori, ma, in ogni caso si tratta di importi proporzionalmente accessibili e non elevati.

VERSAMENTO del PREMIO

Il premio può essere corrisposto dal soggetto mutuatario generalmente in due modalità, in base alle proprie esigenze di spesa del momento:

 versamento della quota complessiva in un’unica soluzione, quindi a premio unico anticipato: è una scelta sicuramente più comoda dal punto di vista degli impegni di pagamento, ma più impegnativa dal punto di vista della somma,

che non essendo dilazionata richiederà una particolare disposizione economica.

 versamento di quote annuali, per la pari durata del mutuo. RIMBORSO del PREMIO in CASO di ESTINZIONE ANTICIPATA del MUTUO

Nel caso in cui la vostra polizza sia stata stipulata contestualmente al mutuo e avete intenzione di estinguerlo anticipatamente, per il premio assicurativo residuo, ovvero quello non goduto in base al piano di ammortamento, si può richiedere la restituzione.

RISARCIMENTO

Per risarcimento dei danni si intende che, in caso di verifica degli eventi sopra esposti, la compagnia assicurativa ha il dovere di risarcire i costi di ricostruzione dell’immobile con una somma pari al valore complessivo dei beni persi o degli impianti domestici che hanno subìto dei danni, previa verifica delle cause.

INCURIA e DISATTENZIONE

E’ importante sottolineare che in fase di risarcimento e di calcolo della somma da rimborsare, pari al valore della perdita dei beni o dell’immobile o in base ad un tetto massimo stabilito sul contratto della polizza, viene eseguita la verifica della causa dell’esplosione e/o dell’incendio, che non copre e quindi non rimborsa, i costi causati da incuria, disattenzione, atteggiamenti rischiosi, imprudenti, irresponsabili e/o pericolosi da parte del proprietario o dei suoi ospiti in casa. Tanto per intenderci, la polizza copre i danni causati dal fuoco e dal fumo ma non sostiene le spese per il mancato spegnimento di una sigaretta o una cattiva/assente manutenzione della caldaia che possono aver generato l’incendio o l’esplosione. Nella lista dei danni non coperti bisogna poi annoverare le dimenticanze o negligenze nella manutenzione degl’impianti domestici

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COS’E’ una POLIZZA PERDITA D’IMPIEGO?

Alla luce dell’attuale crisi economica, in Italia e in tutta Europa, il lavoro è uno dei settori che più è bersagliato dalle problematiche finanziarie, così la conservazione del posto d’impiego può essere a forte e rischio, data l’instabilità in cui versano moltissime aziende e imprese italiane.

Anche il mercato del credito ha varato nuove regole, tese a ridurre i rischi di possibili insolvenze da parte dei clienti che stipulano mutui o finanziamenti di altro genere, facendo diventare sempre più frequente la richiesta di serie garanzie a tutela del reddito.

Gli indici occupazionali rischiano di non poter tenere, preoccupando non poco una grande massa di lavoratori che, anche per effetto dell’introduzione del Jobs Act, vedono messo a rischio il posto di lavoro.

Al riguardo andrebbe infatti ricordato come molti economisti abbiano salutato la riforma del lavoro varata dal governo Renzi come la pratica fine del posto fisso in Italia, un giudizio che andrà naturalmente verificato nei prossimi anni, ma che, se fosse vero aprirebbe la porta ad una forte instabilità sul mercato occupazionale.

Ma non è stato solo il mondo bancario a tenere conto del nuovo regime del mercato occupazionale, in quanto anche le assicurazioni hanno compreso come si stessero per aprire nuove occasioni per varare coperture in grado di garantire in qualche modo chi teme la perdita del proprio posto di lavoro e voglia approntare un paracadute in tal senso.

Per i motivi brevemente sopra elencati diventa perciò fondamentale tutelare la propria condizione stipulando una polizza adeguata contro le dannose conseguenze che un imprevista perdita del posto lavorativo possa generare.

La soluzione è stata trovata in specifiche forme assicurative in grado di garantire l’utente per un determinato e stabilito periodo di tempo nel caso in cui perda il proprio posto di lavoro.

Un’assicurazione contro la perdita del posto di lavoro risulta perciò indispensabile per salvaguardare il proprio futuro e quello della propria famiglia, scegliendo così un approccio preventivo che possa garantirci una relativa tranquillità in caso di improvvisa disoccupazione.

L’assicurazione contro la perdita del lavoro è un tipo di polizza che permette ad un lavoratore dipendente di garantirsi una percentuale fino all’80% del proprio stipendio anche in caso di licenziamento.

Purtroppo è un’ evenienza che occorre mettere in conto: la perdita del proprio lavoro, che non significa solo la perdita di un posto fisso che consente di fare un minimo di pianificazione e qualche progetto ma che va a toccare tutta una serie di “tasselli” tutti importantissimi (alcuni fondamentali) per il benessere psicofisico della persona.

E se pensiamo che in tante famiglie il reddito è unico, occorre davvero porsi il problema dell’eventuale perdita del proprio lavoro fonte di reddito per la propria famiglia.

CHI PUÒ RICHIEDERE L’ASSICURAZIONE PERDITA LAVORO?

La garanzia prevista dall’assicurazione perdita lavoro può essere applicata
ai lavoratori dipendenti che prestino il loro operato all’interno del settore privato o pubblico.

La copertura viene ad essere attivata a seguito della sottoscrizione del relativo contratto per il caso in cui essi perdano il loro impiego per una causa non dipendente dalla loro volontà, ovvero a causa di ristrutturazioni aziendali oppure crisi produttive tali da costringere l’impresa a tagliare la propria forza lavoro.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che siano stati licenziati per giusta causa, che abbiano presentato spontaneamente la lettera di dimissioni o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di collaborazione percependo un incentivo all’esodo (“Buona uscita”), non possono altresì usufruire di queste polizze assicurative.

COSA COPRE?

L’assicurazione contro la perdita dell’impiego lavorativo copre il rischio della Perdita Involontaria di Impiego senza considerare che tipo di lavoro svolga.

La garanzia non ha limiti territoriali ed è applicabile fino ai 55 anni dell’ assicurato.

QUANTO COSTA?

Il costo di questa tipologia di polizza varia in base a seconda di diversi fattori:

  •   la probabilità statistiche che si verifichi il sinistro: molto modesto per i dipendenti statali e pubblici, più elevato per i dipendenti di aziende private soprattutto se di piccole dimensioni.

  •   le condizioni previste in fase contrattuale

    Con la speranza che sempre meno persone si trovino nella malaugurata situazione di dover perdere il lavoro, una polizza di questo tipo potrebbe veramente aiutare a superare il brutto momento.

    In CASO di SINISTRO COSA SUCCEDE?

    La Copertura garantisce, in caso di Perdita di Impiego, la liquidazione mensile di una somma, determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento.

    La polizza copre una liquidazione mensile fino all’80% del tuo stipendio mensile netto (si prendono generalmente in considerazione gli ultimi due cedolini paga) per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi e 18 mesi nel periodo di copertura del contratto. (Fino a tre perdite di impiego).

    PERCHÈ FARLA?

    Molti Italiani hanno iniziato a ragionarci sù e quindi ed acquistare questa polizza, perchè permette una copertura che va a sostenere le spese economiche di un nucleo familiare o di un singolo individuo, per un certo periodo di tempo, che viene accordato tra la compagnia e l’assicurato al momento della stipula del contratto.

    E’ una sicurezza soprattutto per chi ha un mutuo in essere ed ha bisogno di
    un sostenimento economico per la rata mensile, mentre è alla ricerca di un nuovo impiego.

    Una polizza che garantisce all’assicurato il pagamento di un indennizzo predefinito mensile nel caso in cui si verifica la perdita del lavoro rappresenta di certo una sorta di sicurezza economica che consente di cercare con più serenità un nuovo impiego.

    Proteggere il proprio reddito, preventivare un imprevisto lavorativo che può compromettere la propria capacità economica in termini importanti significa tutelare l’integrità e la serenità del nucleo familiare.

Per questo è importante stipulare questa tipologia di polizza.

Oltre che l’aspetto economico, anche l’aspetto psicologico di certo ne trarrà benefici.

Le diverse proposte sul mercato in tal senso consentono veramente di trovare la soluzione giusta per ognuno.

E per i LIBERI PROFESSIONISTI?

Chi svolge un’attività da libero professionista, ha sempre il terrore di avere un’influenza o un’infortunio lavorativo a causa della conseguente inabilità di lavorare e quindi di guadagnare lo stipendio.
Esistono dei prodotti assicurativi che permettono di avere un indennizzo giornaliero se il vostro stato di salute non vi permette di svolgere le vostre normali mansioni lavorative, a partire dal 25% di incapacità al lavoro.

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COS’E’ una POLIZZA RC AUTO?

La polizza RCA (abbreviazione di Responsabilità Civile Autoveicoli) è il contratto concluso tra l’assicurato e la compagnia assicurativa che liquida i danni materiali o fisici causati dal veicolo a terzi in caso di sinistro.

L’assicurazione RC Auto è obbligatoria per legge e copre il veicolo anche quando è in sosta.

Il contratto può non essere stipulato se l’auto non viene utilizzata e viene custodita in un luogo privato, quale ad esempio un box.

Diversamente dev’essere assicurata, nonostante il mancato impiego, se parcheggiata in un luogo pubblico.

Senza polizza RC non è possibile circolare in Italia con un veicolo a motore.

Se la vettura possiede una regolare copertura, gli eventuali danni causati da un sinistro saranno risarciti dalla compagnia nei limiti previsti da un massimale, vale a dire una cifra massima (concordata al momento della sottoscrizione del contratto di polizza) che la stessa assicurazione risarcisce in caso di incidente.

Dal 10 giugno 2012, come stabilito dal decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, sono stati fissati massimali più alti per garantire ai guidatori assicurati una maggiore copertura in caso di danni.

Tuttavia le compagnie possono offrire anche massimali superiori facendo pagare a colui che stipula un premio assicurativo più alto.

Fino al 2012 i contratti RC Auto godevano del cosiddetto tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo.

Il Decreto Legge numero 179 entrato in vigore dal primo gennaio del 2013 (noto anche come Decreto di Sviluppo bis) ha sancito la sua abolizione.

I vantaggi di questa misura sono stati molteplici per i contraenti che adesso sono più liberi di cambiare compagnia assicurativa senza doversi preoccupare di clausole contrattuali limitanti.

Inoltre ha agevolato anche la rivisitazione dei prezzi proposti sul mercato grazie alla maggiore concorrenza tra le società assicurative.

COSA COPRE?

La polizza RC copre i danni provocati dal veicolo dell’assicurato a persone, animali o cose a seguito di un sinistro mentre non garantisce la copertura di eventuali danni fisici subiti dal guidatore che ha causato l’incidente.

Esistono dei casi in cui l’assicurazione, pur dovendo indennizzare il danneggiato, può pretendere la restituzione di quanto pagato.

Questi casi sono indicati in polizza come rivalse.

Esistono inoltre dei casi in cui la copertura non è operante: in questi casi si parla di esclusioni e l’elenco completo delle casistiche non coperte dal contratto RC è riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Una polizza RCA protegge non solo voi ma chiunque sia alla guida della vostra auto e ha un sinistro.

La RCA non “protegge” necessariamente solo il proprietario del mezzo, ma chiunque, salvo diversamente scritto nel contratto assicurativo, sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato alla pubblica autorità ad esempio la copertura assicurativa non è valida).

La RCA di per sé non copre invece il guidatore che ha provocato l’incidente anche nel caso dovesse subire lui stesso dei danni fisici. Se volete una polizza che tuteli anche
il conducente dell’auto occorre una copertura ad hoc chiamata “Infortuni del conducente” che preveda tali eventi.

Mentre la polizza R.C. Auto è obbligatoria, esistono altre garanzie che possono essere stipulate per il proprio veicolo che sono facoltative. Un esempio è quello delle polizze che tutelano il veicolo da eventi come il furto, l’incendio o gli eventi atmosferici.

Un elemento importante da considerare durante la stipula di una polizza RC Auto è il massimale: le polizze auto coprono, infatti, i danni fino ad una somma prestabilita entro la quale la compagnia è obbligata a risarcire; attualmente il massimale minimo previsto dalla norma è di 6.000.000 € per i danni alle persone e 1.000.000 € per i danni alle cose e, ovviamente, ogni incremento del massimale comporta un aumento seppur minimo del premio.

La polizza di assicurazione auto RC copre solamente i danni provocati dal proprio veicolo a persone, animali o cose (entro i massimali stabiliti da contratto), mentre non copre i danni al conducente e al proprietario dell’auto.

Per assicurare l’auto da altri rischi bisogna invece ricorrere alle garanzie accessorie, che non sono incluse nella RCA.

L’assicurazione RC auto obbligatoria offre una copertura limitatamente ad i danni derivanti da responsabilità civile.

Gli autoveicoli, tuttavia, sono per loro natura soggetti a diverse tipologie di rischi, che possono essere assicurati separatamente per mezzo delle cosiddette garanzie accessorie.

Esistono una grande varietà di garanzie accessorie, e sono: l’assicurazione furto incendio, l’assicurazione cristalli, l’assicurazione kasko (e minikasko), l’assicurazione tutela legale, l’assicurazione infortuni al conducente, l’assicurazione assistenza stradale e l’assicurazione eventi naturali.

A seconda delle necessità dell’assicurato, quindi, le compagnie assicurative mettono a disposizione diverse tipologie di contratto, che includono una o più garanzie accessorie.

Si tratta comunque di assicurazioni facoltative, la cui sottoscrizione è a totale discrezione dell’assicurato.

CHE SOGGETTI COINVOLGE?

Le tipologie di soggetti coinvolti in un contratto RC Auto sono quattro:

  •   Contraente, cioè chi stipula la polizza assicurativa ed è obbligato al pagamento del premio (cioè il prezzo della polizza). Può essere una persona fisica o giuridica.

  •   Assicurato, cioè il proprietario del veicolo assicurato (e registrato al PRA) o l’usufruttario, chi ha acquistato la macchina con patto di riservato dominio o il locatario in caso di acquisto in leasing. L’assicurato è quindi la persona che viene “protetta” dalla polizza.

  •   Conducente, è colui che guida la macchina assicurata su strade o aree pubbliche. Può anche essere una persona diversa dal proprietario dell’auto. In caso di incidente spetta a lui provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

 Terzi, cioè coloro che subiscono danni fisici e/o materiali, causati dalla circolazione dell’automobile assicurata. Sono quindi considerati “terzi” tutti i soggetti che hano subito danni a causa di un sinistro stradale che ha visto coinvolta l’auto assicurata. Non viene considerato “terzo” il conducente dell’auto.

COSA SUCCEDE A CHI CIRCOLA SU STRADA SENZA LA POLIZZA RCA?

Se si circola senza, si rischia una multa salata e il sequestro del veicolo e soprattutto, in caso di incidente, il pagamento dei danni provocati.

In caso di polizza RC Auto scaduta esiste un “periodo di tolleranza” di 15 giorni in cui si può comunque circolare su strada e, in caso di incidente si è ugualmente coperti dall’assicurazione.
I rischi sono di diversa natura:

  •   sanzione pecuniaria

  •   sanzione amministrativa che corrisponde al sequestro del veicolo non coperto

    da RC auto

  •   risarcimento dei danni provocati a terzi in caso di incidente; si tratterebbe per il soggetto non assicurato di intaccare il proprio patrimonio personale per risarcire i danni da incidente (le cifre possono essere anche di sei zeri se il sinistro provoca importanti lesioni fisiche).

    Non esistono scorciatoie
    Sempre più spesso si legge di soggetti che circolano con tagliandi RC auto falsi o addirittura di false compagnie di assicurazioni.

    In questo caso, oltre a tutte le sanzioni e i rischi elencati nel caso di circolazione senza polizza, si aggiungono due elementi:

  •   sequestro della patente di guida per un anno;

  •   implicazioni penali.

    Vi consigliamo dunque di gestire bene le scadenze della propria Assicurazione auto, e nel caso in cui la data di scadenza sia davvero prossima vi invitiamo a seguire i nostri suggerimenti.

QUALI TIPOLOGIE DI POLIZZA RCA ESISTONO?

A seconda del tipo di utilizzo che si fa dell’auto, le compagnie di assicurazione possono proporre delle particolari tipologie di polizza per venire incontro alle necessità del contraente. Ad esempio:

  •   Polizza RCA a rate: permette di rateizzare il pagamento del premio (esempio semestrale o trimestrale o mensile)

  •   Polizza RCA temporanea: pensata per chi usa l’auto solo in determinati periodi (esempio chi ha la macchina in una casa vacanza in un’altra città)

  •   Polizza RCA giornaliera: permette di pagare solo nei giorni in cui si circola su strada

  •   Polizza RCA a chilometri o a consumo: si paga in percentuale in base ai km percorsi

COME FUNZIONA e QUANTO COSTA?

L’ammontare del premio è molto variabile. Ogni assicurazione stabilisce le proprie condizioni. Queste si basano sia sugli studi statistici che sulla probabilità di causare sinistri, in base alla propria storia assicurativa.

Il riassunto assicurativo è rintracciabile dal proprio attestato di rischio, un documento che sintetizza ogni incidente causato negli ultimi 5 anni e la classe di

merito di appartenenza.

Tra le formule tariffarie più comuni per calcolare la tariffa RCA, c’è il Bonus Malus. Restato praticamente invariato dal 1969, anno di nascita del sistema della classe di merito. questa è composta da 18 classi, di cui la prima corrisponde alla tariffa più economica. Quelli che stipulano per la prima volta un’assicurazione entrano nella 14esima, se non possono agevolarsi della Legge Bersani.

Con la formula Bonus Malus se nel periodo di osservazione non si causano incidenti si sale di una classe, ottenendo un bonus. Al contrario se nello stesso periodo si causano incidenti con colpa, anche parziale si scende di classe ricevendo un malus e un rincaro della tariffa del premio. La somma finale del premio obbligatorio per la RC auto è data dal premio puro, più il caricamento degli oneri fiscali e parafiscali (come l’imposta del 12,50%, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50% e il contributo al fondo di garanzia per le vittime della strada).

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COS’E’ una POLIZZA RC FAMIGLIA?

La polizza RC Famiglia va a tutelare la responsabilità civile dell’assicurato, del partner e dei famigliari conviventi, in caso di danni causati involontariamente a terzi nell’ambito della vita privata.

Generalmente sono comprese le coperture relative alla conduzione dei locali,
alle attività del tempo libero, agli infortuni degli addetti ai servizi
domestici regolarmente dichiarati, ai danni provocati da figli minori anche affidati a parenti e affini non conviventi, nonché i danni derivanti dalla proprietà di gatti.

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COS’E’ una POLIZZA CPI?

La polizza Credit Protection Insurance, detta appunto”CPI”, offre la copertura di sostituirvi nel pagamento delle rate, qualora, per diversi motivi, vi trovaste in difficoltà ad onorare il debito.

Principalmente gli eventi che vengono coperti dalle polizze Cpi sono il decesso, l’invalidità, la perdita d’impiego e il ricovero ospedaliero.

In veramente pochissime parole.. la polizza CPI racchiude assieme le seguenti polizze:

– tcm
– perdita d’impiego
– invalidità
…già da noi viste in precedenza!

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